VERIFICHE DI LEGGE

Controlli periodici da parte di personale formato per garantire la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del lavoratore

A chi si rivolge

verifiche periodiche attrezzature

Micro, piccole, medie e grandi imprese nel settore edile, costruzioni, carpenteria, magazzini

Ti serve perché...

La manutenzione costante di un’attrezzatura di lavoro costituisce uno dei principali strumenti per assicurarne l’efficienza e la sicurezza garantite al momento dell’immissione sul mercato o della sua messa in servizio: a questo scopo è necessario calendarizzare interventi regolari di manutenzione e controllo, per assicurare che l’attrezzatura resti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del lavoratore.

Il D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni prevede per le attrezzature di lavoro gli adempimenti descritti all’art.71 al comma 8, che possono essere eseguiti dal datore di lavoro, se ne ha le competenze, o da ditte specializzate scelte dal datore di lavoro, mentre i controlli periodici previsti dall’art. 71 comma 11 possono essere eseguiti da un soggetto privato abilitato, scelto dal datore di lavoro, o dalle ASL. 

La prima verifica periodica è sempre seguita dall’INAIL.

In base all’art.71 commi 4 e 8 dello stesso decreto, facendo riferimento ad attività di manutenzione e controlli periodici da parte di persona competente, si obbliga il possessore delle macchine e delle attrezzature di lavoro in genere (anche carrelli elevatori) ad assicurare il buono stato di conservazione, di efficienza e di mantenimento dei requisiti di sicurezza. Per questo è fondamentale il ruolo dei costruttori e dei concessionari che devono rispettivamente definire gli intervalli di manutenzione e restare a supporto delle aziende e dei datori di lavoro con servizi e contratti di manutenzione.


Sempre in riferimento agli adempimenti in materia di controlli di sicurezza per le attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi (carrelli elevatori) l’Allegato VI del D.Lgs.81/08 e s.m.i. al punto 3.1.2  dispone che “le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante”.

Tali controlli devono essere eseguiti da personale competente appositamente formato e saranno annotati su appositi registri per poi essere tenuti a disposizione delle autorità competenti.

Cosa facciamo per te

Forniamo alla tua impresa professionisti dotati dei requisiti riportati dal DM 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle visite periodiche di tutte le attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. presenti nell’impresa, tenendo presente una prima suddivisione tra loro:

Al momento dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro presente nell’elenco previsto dalla norma, coadiuviamo il datore di lavoro nel metterla in servizio, dandone immediata comunicazione all’INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente, allegando la Dichiarazione CE di Conformità della macchina e rispettando l’iter previsto per l’assegnazione del numero di matricola identificativo.
Successivamente, entro i termini previsti, assieme al datore di lavoro inoltriamo all’INAIL(ex ISPESL) la richiesta di prima verifica dell’attrezzatura, che dovrà essere effettuata entro 45 giorni, e poi quelle seguenti, che possono essere richieste alle Asl oppure ai soggetti abilitati.

Se le attrezzature riportano già il numero di matricola INAIL/ISPESL e la relativa scheda tecnica oppure il libretto, coadiuviamo il datore di lavoro nell’esecuzione delle verifiche periodiche successive.

Esse sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza specifiche dell’attrezzatura di lavoro previste in origine dal fabbricante e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e quelli di controllo.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre a un’indagine supplementare le attrezzature messe in esercizio da più di 20 anni, al fine di individuarne eventuali vizi, difetti o anomalie che si sono create nel tempo oppure a seguito a usura o a un non corretto utilizzo.

Le attrezzature soggette alle verifiche periodiche previste dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. all’art. 71, sono indicate nell’Allegato VII che le suddivide in 3 macro-categorie:

  • Attrezzature per Sollevamento Cose (SC): gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori
  • Attrezzature per Sollevamento Persone (SP): piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi
  • Attrezzature a pressione: generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.

Qualora le attrezzature di lavoro siano già provviste della scheda tecnica oppure del libretto, verranno eseguite le verifiche periodiche, su richiesta del datore di lavoro, secondo le periodicità indicate dall’Allegato VII del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., accertandone la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e di conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e quelli di controllo.

Come ottenere il servizio

Per le verifiche di legge sulle attrezzature di lavoro
contatta il numero verde 800 964 084
oppure invia una email a: info@salsicamb.it

Otterrai le informazioni necessarie a valutare le tue necessità e concorderemo la visita
gratuita di un tecnico disponibile su tutto il territorio nazionale.
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